Garanzie mutuo


Gli Istituti di credito possono fornire un mutuo solo a seguito di garanzie che il beneficiario del mutuo deve fornire. Le garanzie possono consistere in beni immobili ed altri beni capaci di compensare la perdita di capitale in caso di mancato onore del debito da parte del beneficiario del mutuo.

Poiché i beni posti a garanzia di un mutuo possono variare le loro caratteristiche, e quindi il loro valore, nel corso del tempo, risultando insufficienti a dare garanzia del mutuo come concordato inizialmente, al momento della contrattazione dello stesso, potrebbe accadere che gli Istituti di credito prevedano una eventuale richiesta futura di nuove garanzie oppure che riducano l'importo da erogare verso il cliente, e in alcuni casi, che lo azzerino del tutto, mediante rescissione del contratto del mutuo.

Si parla dunque di negative equity riferendosi ad una situazione di svalutazione che investe il mercato immobiliare, che quindi può dar vita a problemi di diminuzione del valore dei beni immobili posti a garanzia del mutuo, rappresentando quindi un vero e proprio rischio d'impresa a carico degli Istituti di credito eroganti il mutuo.

In realtà, quando si è nella circostanza di negative equity, si possono creare seri problemi anche per il mutuatario, in quanto avrebbe difficoltà a vendere il proprio immobile, vista la svalutazione alla base proprio del negative equity, e per lo stesso motivo avrebbe difficoltà a pagarsi il mutuo con quanto eventualmente ricavato dall'affitto del suo immobile, quindi in pratica avrebbe problemi a disporre dell'immobile in maniera ottimale e fruttifera.

D'altra parte, se l'Istituto creditore mutuante fallisse, il mutuatario debitore potrebbe continuare a pagare le rate come sempre, con il piano di ammortamento previsto inizialmente, e i beni ipotecati a garanzia del rimborso del mutuo non potranno essere pignorati da eventuali soggetti terzi che avessero diritti nei confronti del mutuante.

Le garanzie a fronte delle quali il mutuo può essere concesso possono essere dei seguenti tipi:

- ipoteca, ossia l'atto con il quale si dichiara un certo immobile come garanzia per un mutuo, avente al massimo una durata di venti anni dalla data della sua iscrizione, e che si estingue al momento dell'onorazione del debito, con una richiesta di assenso a cancellazione; in pratica, si può fornire a garanzia dell'onorazione del proprio debito sia l'immobile stesso oggetto del mutuo, se ad esempio si ha a che fare con un mutuo per ristrutturazione, sia un altro immobile o altro bene di proprietà del beneficiario del mutuo, sia un altro immobile o altro bene di terze parti, che si assumuno la responsabilità della copertura del debito;
- fideiussione, ossia l'atto con il quale terze parti, fideiussori, si fanno garanti per un mutuo, mettendo in garanzia immobili di loro proprietà; i fideiussori si impegnano dunque personalmente verso l'Istituto di credito erogante il mutuo, secondo quanto sancito dall'articolo 1936 del Codice civile;
- cambiale ipotecaria, ossia con una cambiale il cui valore ha come copertura un immobile;
- polizze assicurative, ossia con polizze che assicurino sulla vita oppure contro il rischio di incendio e scoppio, ed il rischio di disoccupazione;
- opzioni put contro il negative equity, ossia con opzioni atte a scongiurare il rischio di svalutazione dell'immobile posto a garanzia del mutuo.

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Tag: mutuo,   garanzia,   immobile,   rischio,   credito,   beneficiario,   valore,   svalutazione,   fornire

Temi: eventuale richiesta,   mutuatario debitore

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