Erogazione mutuo


Quando ha luogo il rogito di un mutuo, ossia il passaggio di proprietà ufficiale al mutuatario, l'acquirente diventa sì proprietario a pieno diritto secondo i termini di legge, ma non è detto che abbia luogo anche l'inizio dell'erogazione del mutuo stesso, che potrà anche essere ritardato di un periodo di tempo necessario all'Istituto di credito per assicurarsi della validità delle garanzie del credito sull'ipoteca, senza però che questo comporti che la data di erogazione sia successiva a quella dell'ipoteca.

Il fatto che l'erogazione del mutuo possa essere differita rispetto alla data del rogito dipende dal fatto che l'ipoteca assume forza di garanzia effettiva solo nel momento in cui è consolidata, cosa che può avvenire, appunto, diversi gorni dopo la messa in atto del rogito; pertanto la banca, per essere sicura di potere contare sulla garanzia dell'ipoteca, dovrà attendere che questa diventi consolidata, e per i mutui fondiari ciò accade di norma 10 giorni dopo il giorno del rogito.

In realtà è possibile che un mutuo venga erogato prima che l'ipoteca sia consolidata; questo può avvenire quando l'Istituto di credito mutuante sia disposto ad accollarsi il rischio scaturente da questa azione, e il proprietario sarà soggetto ad un rischio dovuto al fatto che non otterrà subito tutto l'importo del prezzo d'acquisto.

Nel caso in cui si abbia a che fare con una erogazione del mutuo differita, il venditore, al fine di cautelarsi, può fare sottoscrivere all'aquirente un ordine di bonifico irrevocabile, avente data del rogito o anche successiva, da depositare presso il notaio, il quale, una volta consolidata l'ipoteca, richiederà alla banca dell'acquirente il versamento del bonifico in sospeso.

Una volta che il mutuo sarà stato concesso, il mutuatario potrà rinegoziare con la stessa banca, o effettuare una surroga presso un'altra banca, o sostituire il vecchio mutuo con un nuovo mutuo dopo avere estinto il vecchio mutuo, o accollarsi il vecchio mutuo, effettuando una variazione del nominativo del mutuatario, al limite cambiando anche la banca, ma mantenendo la stessa ipoteca.

Nel caso di accollo del mutuo, di fatto il vecchio mutuo verrà sostituito con un nuovo mutuo, ma senza dover pagare per estinguere l'ipoteca del vecchio mutuo e per iscrivere una nuova ipoteca, così da risparmiare sui costi notarili.

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Temi: proprietà ufficiale

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