Richiesta Mutuo:costi di estinzione anticipata e penale


Quando richiediamo un finanziamento, nel prospetto informativo, una voce delle spese è costituita dai costi di estinzione anticipata del prestito.

Occorre sottolineare che chi chiede un finanziamento, ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito.

Questa norma è garantita dal Testo Unico Bancario Art. 40 comma 1;quindi deve essere contenuta in tutti i contratti di mutuo.Alcune Banche,però pongono un vincolo temporale di 18 mesi,dall'inizio del mutuo, per l’eventuale estinzione anticipata.


Ricordiamo che gli interessi applicati, sono restituiti in percentuale maggiore,nelle prime rate del prestito,resterà  solo una piccola parte, nelle rate finali del rimborso complessivo del prestito.

Partendo da questo presupposto,facciamo sempre molta attenzione,a leggere i costi di estinzione anticipata.

La spesa pari a zero solitamente,per l’estinzione anticipata,è proposta dagli enti creditizi che operano online,i quali hanno meno spese di gestione di tutte le pratiche.

Inoltre l'estinzione anticipata del mutuo comporta,a volte,il pagamento di una commissione alla banca,cioè una penale,da pagare da parte di chi chiede di restituire, in anticipo una parte o l'intero capitale residuo.

Per legge,sono esentati dall’applicazione della penale,quei mutui che rientrano nel Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007,cioè il Decreto Bersani,che stabilisce  che siano nulle le clausole che riguardano la penale,se: il contratto di mutuo è stato sottoscritto a partire dal 2 febbraio 2007 ;e se il finanziamento viene chiesto per l’ acquisto o la  ristrutturazione di una abitazione oppure per attività  professionali.

Per chi avesse richiesto un Mutuo a tasso variabile,la penale massima cambia in funzione del momento in cui si procede all’estinzione:ed è cioè, pari allo 0,50%, se è richiesta prima del terz’ultimo anno;la penale è pari allo 0,20% se l’estinzione è chiesta durante il terz’ultimo anno ed è pari a zero, se richiesta negli ultimi due anni.

Per i Mutui a tasso fisso,sottoscritti fino al 31 dicembre 2000, sono valide le stesse indicazioni della richiesta estinzione Mutuo a tasso variabile.Al contrario,se i finanziamenti sono stati sottoscritti dal primo gennaio 2001,le penali  sono pari all’1,90% se l’estinzione è richiesta durante la prima metà del mutuo.Fino al quart’ultimo anno l’estinzione è pari all’ 1,50%,mentre diventa pari allo : 0,20% durante il terz’ultimo anno.

Resta pari a zero la quota da pagare per l’estinzione negli ultmi due anni.

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Tag: mutuo,   estinzione,   richiesta,   tasso,   finanziamento,   zero,   pagare,   gennaio,   decreto

Temi: vincolo temporale,   testo unico,   primo gennaio,   rimborso complessivo,   penale massima

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