Il recesso definitivo riguardo ad una fornitura di energia


Spesso si parla di come annullare un contratto di fornitura elettrica, o molto più semplicemente come effettuare una voltura od un subentro, dando per scontato che comunque nessuno voglia mai recedere definitivamente da un contratto. Si tratta di una certezza data dal fatto che ormai nessuno resta più senza luce o gas, ma ad ogni modo è sempre esistente l'eventualità nella quale il cliente decide di annullare semplicemente il contratto perché vive in un'altra casa: nel caso delle case di villeggiatura, potrebbe presentarsi il problema nel tempo di non poter più viaggiare ma di voler continuare ad avere la casa, con la certezza che si tratti di una problematica provvisoria. In casi come questo non si vuole vendere l'abitazione ma risparmiare il più possibile annullando tutti i contratti, come per esempio quelli della luce e del gas, argomento che non viene mai trattato: e se con l'ADSL ed altri servizi il fatto è piuttosto rapido, quando si tratta dell'elettricità ci si trova spesso - letteralmente - a brancolare nel buio. Come si fa a trovare una soluzione? Esiste il recesso definitivo?

Esiste la possibilità di chiedere all'azienda fornitrice di riferimento di annullare completamente i servizi che ci sta fornendo, senza ovviamente dover continuare a pagare per un'elettricità di cui non stiamo assoltuamente usufruendo. Non si tratta di una vera e propria sospensione del servizio, ma di un addio che non prevede ritorni; tuttavia, anche se non ci sarebbe possibilità di tornare, sarà sempre nostra libertà poi chiedere un allacciamento (la prima installazione di corrente elettrica in un abitacolo) che sebbene ci farà perdere molti più giorni rispetto ad una voltura o ad un subentro, sarebbe l'unica soluzione praticabile nel caso fosse questa la strada da intraprendere per noi. In parole semplici, il recesso definitivo o il definitivo annullamento della sottoscrizione consiste semplicemente nel dover comunicare all'ente erogatore di elettricità che non vogliamo più usufruire dei servizi; l'azienda fornitrice di elettricità è assolutamente obbligata ad accontentarci sotto questo punto di vista, a meno che non si presentino delle problematiche legate alla sottoscrizione del contratto stessa. Ossia, se abbiamo firmato il contratto per tre anni consecutivi e decidiamo di annullare il contratto l'anno successivo, molto probabilmente non saremo obbligati a continuare a restare sempre nella stessa azienda ma semplicemente a pagare una di quelle clausolette indicate sopra ed aggiuntive, spesso non così irrisorie ma è il prezzo da pagare per aver sottoscritto un contratto in modo forse sconsiderato e sottovalutando le conseguenze e i cambiamenti che possono esserci nella vita quotidiana di ciascuno. Per quanto riguarda il diritto di recesso gratuito, molto spesso gli enti erogatori di elettricità danno la possibilità di annullare il contratto in via definitiva entro un tempo limite dalla sua attivazione in modo semplice e gratuito, ma spesso questa scelta va giustificata (operatori maleducati o malfunzionamenti).

Come al solito basta mettersi in contatto, via Internet o in via telefonica, con un'operatore dell'azienda fornitrice di elettricità che siamo andati a scegliere a comunicare la nostra pronta decisione in maniera tale da ottenere una risposta in questo senso; molto probabilmente l'operatore con cui abbiamo parlato, a meno che non si presentino insoliti problemi, aprirà la pratica per il recesso e dovremo pagare molto poco per la piccola tassa legata a questo recesso definitivo.

Il recesso non deve mai ed in nessun caso essere confuso con la pratica legata al ripensamento, che va analizzata in una sede completamente diversa e separata; quando si parla di recesso ci si riferisce al momento nel quale il cliente, dopo mesi o anni di contratto, deve abbandonare l'abitazione. Il ripensamento è ben diverso.

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Tag: contratto,   recesso,   annullare,   pagare,   continuare,   definitivo,   voltura,   subentro,   sottoscrizione

Temi: soluzione praticabile,   recesso definitivo,   definitivo annullamento

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