FITD: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Il FITD è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, un fondo di garanzia istitito nel 1987 per proteggere i conti correnti, i conti deposito, i certificati di deposito nominativi e gli assegni circolari dei clienti delle banche fino ad un massimo di 100.000 euro. Al fondo partecipano tutte le banche che operano sul territorio italiano, eccetto le BCC, ossia le Banche di Credito Cooperativo, che partecipano ad un fondo di tutela equivalente, l'FGD, ossia il Fondo di Garanzia dei Depositanti.
Il rischio quando ci si affida ad una banca per la custodia dei propri risparmi è quello dell'insolvenza da parte della stessa nel restituire il denaro ivi depositato, argomento questo molto sentito soprattutto in tempi recenti, in cui spesso si è sentito parlare di commissariamento di alcune banche, di fallimento di alcuni Istituti bancari ma anche più semplicemente di crisi di banche la cui solidità viene minata da varie circostanze nefaste. In un contesto di incertezza è dunque importante capire su che tipo di operazioni bancarie si rischia e fino a che punto. Il FITD sostanzialmente offre un sospiro di sollievo per chi apre un conto, sia esso un conto corrente che un conto deposito, sia esso un conto online che un conto tradizionale.
Il funzionamento del FITD è molto semplice e prevede che, se una banca è in crisi e ha problemi a restituire al cliente il suo denaro, altre banche dovranno subentrare in suo aiuto per garantire al cliente quanto di sua spettanza, fino ad un massimo di 100.000 euro. Da ciò si evince una importante considerazione: non esiste un vero e proprio fondo materiale di tutela per i clienti precostituito, ed è solo in caso di necessità che altre banche intervengono con i loro fondi, con uno spirito di solidarietà imposto per legge, al fine di garantire il capitale di ogni cliente fino al limite prefissato; di fatto, quindi, il FITD è un fondo esistente sulla carta, che si concretizza solo in una reale situazione di necessità quale quella di un default, ossia di un fallimento, e in tal caso il rimborso ai clienti avverrà a seguito della richiesta della Banca d'Italia alle banche di mettere a disposizione i fondi necessari per risolvere l'emergenza.
In teoria, quindi, se molte banche, oppure anche poche banche ma molto grandi, fossero in crisi contemporaneamente, allora si rischierebbe di non riuscire a costituire un fondo sufficiente a superare le emergenze, in quanto potrebbe capitare che le banche ancora in salute non riescano a far fronte ai debiti delle banche in crisi e quindi andrebbe considerato anche questo rischio, seppure davvero basato su un evento nefasto molto improbabile da verificarsi in Italia. Meno improbabile sarebbe la circostanza in cui le banche in salute riuscissero a risolvere le emergenze di quelle in crisi, ma al prezzo di andare esse stesse in crisi a causa dello sforzo finanziario effettuato per il salvataggio; in questo caso il rischio sarebbe dunque quello di mandare in crisi alcune banche per salvarne altre.
All'estero, in alcuni Paesi, più precisamente in gran parte degli Stati dell'UE, le cose vanno decisamente meglio riguardo alla natura del fondo di tutela dei depositi, in quanto esso è reale poiché le banche aderenti lo costituiscono davvero, materialmente, senza aspettare che qualche banca vada in crisi per essere costrette ad intervenire sul momento. Da questo punto di vista, un correntista di alcune banche estere è maggiormente tutelato, potendo contare su un fondo reale preesistente alle possibili emergenze bancarie e non su un fondo dall'accantonamento puramente contabile e non effettivo, come avviene in Italia. Del resto, anche tutte le banche estere che operano in Italia, sia dell'UE che al di fuori, devono aderire obbligatoriamente ad un fondo di garanzia, sia esso il FITD, sia esso un altro fondo equiparabile, e in alcuni casi possono anche integrare il fondo tipico del Paese in cui hanno sede con il FITD.
Ogni banca italiana, o meglio ogni banca che opera sul suolo italiano, deve quindi obbligatoriamente aderire ad un fondo di garanzia per la tutela, in particolare, dei conti correnti e dei conti deposito dei suoi clienti, il che quindi implica che ogni conto del panorama italiano è protetto fino a 100.000 euro per depositante e per banca, come stabilito dal Decreto Legislativo 24 marzo 2011 n. 49, in attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quel che concerne il livello di copertura e il termine di rimborso. La protezione è dunque per depositante e per banca, e le banche che si rifiutassero di rispettare la legge non aderendo ad alcun fondo di garanzia si vedrebbero revocare l'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, evenienza talmente grave da essere solo molto lontanamente ipotizzabile.
Il rimborso del FITD è dunque sull'insieme dei conti correnti e dei conti deposito aperti dal cliente in una data banca, pertanto non ha senso aprire più conti correnti nella stessa banca sperando di potere essere garantiti fino a 100.000 euro per ogni conto aperto; tali conti si cumulano ai fini dell'eventuale rimborso spettante. La protezione, invece, si cumula sulla base di più cointestatari di uno stesso conto, ossia se ad esempio un conto è cointestato a tre persone, allora ciascun cointestatario avrà diritto ad un rimborso massimo di 100.000 euro e la garanzia totale su quel conto sarà pari a 300.000 euro.
I tempi di rimborso in caso di ricorso al FITD sono relativamente brevi e consistono in poche settimane. La nuova normativa, infatti, prevede rimborsi rapidi e non solo nel caso in cui la banca sia entrata nella fase fallimentare, ma anche nel caso in cui, di fatto, la banca si trovi in problemi strutturali tali da renderla in pratica come se fosse davvero in default. Più precisamente, il rimborso dell'intera somma dovuta deve avvenire entro 20 giorni dal giorno dell'atto effettivo di liquidazione coatta della banca, con una possibile proroga di al massimo 10 giorni che può avere luogo solo per casi eccezionali determinati dalla Banca d'Italia. Una volta non era così e per un rimborso bisognava attendere un periodo da tre a nove mesi per recuperare i soli primi 20.000 euro, dopo di che bisognava attendere per altri, svariati mesi, secondo termini stabiliti dalla Banca d'Italia, per ottenere il rimborso del denaro restante.
Torna a Guida ai conti correnti.
Tag: fondo, banca, conto, rimborso, crisi, garanzia, euro, tutela, deposito
Temi: fondo interbancario, decreto legislativo, rimborso massimo, fondo materiale, qualche banca
Altri articoli a tema, in particolare della sezione Guida ai conti correnti della categoria Conti correnti:
Fondi di tutela dei conti deposito
FGD: Fondo di Garanzia dei Depositanti
FITD e FGD, fondi di garanzia per i depositi
Garanzie e rischi di un conto deposito
Come salvaguardare il denaro di un conto deposito
Aprire un conto corrente