EDIS: fondo di garanzia europeo


EDIS, acronimo di European Deposit Insurance Scheme, è il fondo di garanzia europeo che garantisce tutti i depositi bancari nei termini della Direttiva 2014/49/UE, con l'eccezione dei depositi strutturati, dei depositi temporanei e degli strumenti monetari a breve.

L'EDIS entra in gioco quando un giudice, o comunque un'autorità competente, si pronuncia in merito all'indisponibilità dei depositi in una circostanza di crisi bancaria, situazione che porta appunto ad una risoluzione del problema con un pronto rimborso al cliente. Le decisioni del board di EDIS, ossia del comitato di gestione, vengono prese entro 24 ore, come avviene per l'attivazione del Fondo di Risoluzione, coinvolgendo però i fondi di tutela nazionali anziché le autorità di risoluzione nazionali, a differenza delle sessioni esecutive che coinvolgono invece gli stessi componenti che devono prendere le decisioni per il fondo di risoluzione e per l'EDIS.

Si tratta, quindi, di un fondo di tutela analogo a FITD e FGD, che sono fondi di garanzia per i depositi nazionali istituiti per tutelare i depositi italiani fino ad un massimo di 100.000 euro per depositante per banca, una soglia per il deposito, quindi, questa, che non andrebbe mai superata per ogni banca dove si detiene del denaro. Ci si riferisce a questi fondi nazionali, e ai fondi di tutela in generale, con la denominazione DGS, acronimo di Deposit Guarantee Schemes, italianizzata in SGD, acronimo di Sistemi di Garanzia dei Depositi, che, un giorno, molto probabilmente confluiranno in un unico fondo nazionale che farà capo a EDIS con l'obbligo di rispettare i suoi termini perentori.

Il fondo EDIS garantisce il valore aggregato dei depositi di ogni depositante di ogni banca. Al pari dei fondi di tutela nazionali, l'EDIS garantisce una protezione cumulativa sui depositi di ogni intestatatario di un certo Istituto, ossia, per godere della massima copertura prevista si deve considerare tutto il denaro in deposito, il capitale nella sua interezza, e non conterà, ad esempio, solo il deposito su un conto corrente.

L'EDIS, così come gli altri fondi di garanzia, incentiva quindi a non mettere troppi soldi in una sola banca, ma a suddivere il proprio capitale, se ingente, per più Istituti, per scongiurare così pure il famigerato bail-in che prevede che anche i correntisti, sebbene in via subordinata, partecipino alle sventure delle loro banche, dopo gli azionisti e gli obbligazionisti.

La copertura dell'EDIS riguarda non solo le persone fisiche, ma anche quelle giuridiche e riguarda anche i depositi in valuta diversa dall'Euro e si sposa quindi benissimo con i conti multivaluta e, chiaramente, la tutela vale non solo per i conti deposito ma anche per i conti correnti, che si cumulano in ugual modo per il raggiungimento della soglia di copertura massima.

L'EDIS entrerà a pieno regime nel 2024; a partire da tale data, se i depositi dei clienti non saranno disponibili a causa di una situazione di default bancario, il board di EDIS dovrà fare una stima della liquidità necessaria a rimborsare i clienti del loro denaro e, nel caso in cui le disponibilità della banca non fossero sufficienti, darebbe il via al recupero del denaro dalle banche aderenti al fondo entro 3 giorni, in modo tale da riuscire a restituirlo ai depositanti entro 7 giorni. Tutto sarà quindi molto veloce per ridurre al minimo i disagi della clientela.

Per i fondi di tutela nazionali, secondo una ipotesi sarebbe possibile operare indipendentemente dall'EDIS e, in questo caso, ogni banca dovrebbe contribuire due volte al risanamento, mentre, secondo una ipotesi più probabile, le banche preferiranno confluire in EDIS con la fusione dei fondi di tutela nazionali con tale sistema di protezione europeo. Le banche finanzieranno il fondo EDIS a priori, come avviene per il fondo comune di risoluzione, rendendolo un fondo realmente costituito, a differenza, ad esempio, dei fondi di tutela nazionali italiani e spagnoli che esistono solo sulla carta, che vengono rimpinguati all'occorrenza, in caso di necessità di intervento e non sono quindi prefinanziati.

Un aspetto positivo di questo passaggio ad un meccanismo di tutela centralizzato consiste nella non necessità, da parte dei depositanti, di richiedere al DGS nazionale il rimborso di quanto di sua spettanza, con tanto di eventuali interessi maturati, in quanto il DGS pagherà rapidamente di sua iniziativa, eventualmente rapportandosi al DGS dello Stato UE di origine della banca, in modo trasparente per il cliente della banca; in sostanza, se un consumatore aveva depositato il suo capitale in una filiale italiana di una banca straniera, purché localizzata in un Paese dell'Unione Europea, potrà riottenere il suo denaro interfacciandosi semplicemente con il DGS italiano.

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Tag: fondo,   tutela,   banca,   denaro,   risoluzione,   deposito,   garanzia,   capitale,   copertura

Temi: fondo nazionale,   fondo comune,   aspetto positivo,   pronto rimborso,   unico fondo

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