Cambiale
La cambiale è un titolo di credito che può assumere due forme di esigibilità, definendo così due tipologie: può contenere la tratta, ossia l'ordine di pagamento nei confronti del beneficiario, oppure il pagherò, ossia la promessa di pagamento nei confronti del portatore del titolo, ossia di un beneficiario anche terzo.
Il primo tipo di cambiale, la cambiale tratta, prevede che il traente, ossia l'autore del titolo, paghi il primo portatore del titolo, ossia il beneficiario, per mezzo del trattario, ossia del soggetto intermedio, quale una banca, che riceverà l'ordine di pagamento dal traente; la cambiale sarà tratta accettata, ossia avrà prodotto come risultato il pagamento al prenditore, ossia al debitore, nel caso in cui il trattario avrà accettato l'ordine di pagamento.
Il secondo tipo di cambiale, il pagherò cambiario, consiste in una promessa, da parte del traente, ossia del debitore, di pagare il beneficiario. In questo caso verrà firmato dal traente.
Vi è anche il vaglia cambiario, assimilabile ad un pagherò, un titolo di credito a copertura garantita emesso dalla Banca d'Italia dietro richiesta di un cliente, sia esso persona fisica che giuridica, o dell'Agenzia delle Entrate, che gode di proprietà analoghe a quelle dell'assegno circolare e del vaglia postale.
La cambiale è un titolo all'ordine, al pari dell'assegno bancario e dell'assegno circolare, ossia un titolo di credito intestato ad una determinata persona; essa può essere anche trasferita tramite girata, ossia per mezzo di un atto con cui un certo soggetto, il girante, trasferisce l'ordine di pagare al giratario, ossia ad un altro soggetto diverso da quello indicato in origine sulla cambiale come intestatario, ossia come legittimo portatore del titolo o come prenditore, tutti termini che indicano il beneficiario del titolo.
A proposito della girata, questa può essere piena oppure in bianco; nel primo caso la cambiale può essere incassata solo dal giratario, ossia dal portatore beneficiario, e il girante specifica il suo nominativo nella girata, oltre ad apporre la sua firma, mentre nel secondo caso la cambiale può essere incassata dal suo possessore e il girante si limita ad apporre la sua firma, senza quindi specificare alcun giratario, ossia alcun beneficiario. Inoltre, una girata può essere per procura, quando il diritto cartolare del girante rimane immutato e il giratario ha solo il ruolo di rappresentanza del girante, riguardo all'incasso della cambiale, e può essere in garanzia, quando il girante gira la cambiale al giratario solo a garanzia di un suo debito nei riguardi di quest'ultimo, attribuendogli così un diritto di pegno.
Una cambiale può essere girata più volte prima di essere incassata e, in generale, ad ogni girata il girante si assume la responsabilità del suo pagamento, tranne nel caso in cui si apponga la clausola "senza garanzia", o equivalentemente le clausole "senza responsabilità", "senza impegno", "senza obbligo" o "senza rischio", che di fatto escludono la responsabilità del pagamento nei riguardi di tutti i successivi giratari, esonerando cioè il girante dalla responsabilità di regresso nei confronti dei successivi giratari, oppure nel caso in cui si apponga la clausola "non all'ordine", che di fatto esclude la sua responsabilità del pagamento nei confronti degli altri giranti successivi al primo, esonerando cioè il girante dalla responsabilità di regresso soltanto nei confronti dei portatori del titolo diversi dal suo immediato giratario.
La cambiale costituisce un titolo astratto ed un titolo autonomo, in quanto priva di riferimento al rapporto sottostante tra il creditore e il debitore che ha dato ad essa origine, e rappresenta un titolo esecutivo in quanto il beneficiario può pretenderne il pagamento, da parte del trattario, senza la necessità di alcuna sentenza di condanna o di alcun decreto ingiuntivo di pagamento, purché sia stata pagata regolarmente l'imposta di bollo.
Affinché si possa parlare di cambiale valida a tutti gli effetti, devono essere rispettati dei requisiti essenziali, pena la nullità del titolo, ossia devono essere per essa specificati la denominazione di cambiale, la data di emissione del titolo, l'ordine di pagamento a favore del beneficiario, nel caso di cambiale tratta, oppure la promessa di pagamento a favore del portatore, nel caso di pagherò cambiario, l'indicazione del traente o del trattario, ossia del debitore, l'indicazione del nominativo del primo prenditore, ossia del primo beneficiario, e la firma del traente o del soggetto trattario emittente. Affinché la cambiale abbia forza esecutiva e sia oggetto di protesto, è inoltre necessaria l'apposizione del bollo, pari al 12 per mille dell'importo della cambiale.
Oltre ai suddetti elementi, una cambiale può, facoltativamente, rispettare dei requisiti naturali, e può ad esempio riportare il luogo di emissione, senza l'indicazione del quale si considererà quello del traente o quello del soggetto emittente, a seconda del caso, il luogo di pagamento, senza l'indicazione del quale si considererà quello del trattario, ed una data di scadenza, senza l'indicazione della quale va pagata a vista.
Per esigere il pagamento di una cambiale alla sua scadenza ci si può rivolgere ad un notaio che, il giorno successivo alla data di scadenza, potrà intimarne il pagamento al debitore mediante un avviso di pagamento, il quale potrà pagare, solitamente, con un versamento su conto corrente, per importi inferiori a 1.000 euro, o altrimenti con un assegno circolare; la ricevuta del versamento o l'assegno circolare andranno consegnati al notaio dal debitore, il quale riceverà la cambiale pagata dopo aver pagato anche le spese notarili per l'avviso di pagamento.
Se il debitore, invece, non pagasse, allora il notaio dichiarerebbe la cambiale non pagata, mediante annotazione integrata alla stessa, redigendo così un verbale di protesto con la descrizione di quanto è avvenuto al momento della consegna dell'avviso di pagamento, ossia riportando informazioni su chi ha ritirato la cambiale o su un eventuale problema che si fosse verificato al momento del suo tentativo di consegna al debitore. A questo punto la cambiale protestata viene consegnata al creditore come titolo esecutivo, con il quale egli può cioè pignorare beni del debitore, facendosi assistere da un legale.
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Tag: cambiale, pagamento, titolo, beneficiario, girante, debitore, girata, trattario, soggetto
Temi: decreto ingiuntivo, primo portatore, legittimo portatore, diritto cartolare, titolo esecutivo
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