Pignoramento conti bancari
Quello del pignoramento dei conti bancari è un tema che riguarda molti cittadini, molto spesso alle prese con problemi di budget quotidiani, piegati dalla crisi economica e finanziaria degli ultimi anni e costretti quindi sempre più a richiedere prestiti, finanziamenti o mutui per arrivare a fine mese.
Purtroppo spesso le cose vanno anche peggio dopo che si è riusciti ad ottenere, magari a fatica, l'apertura di una linea di credito a proprio favore; al momento di rimborsare regolarmente quanto dovuto all'Istituto finanziatore, mediante le rate convenute, ecco che il conto va in rosso e non si riesce in nessun modo a mantenere fede al proprio impegno, andando incontro ad un concreto rischio di pignoramento.
Situazioni come queste, oggigiorno, non sono più prerogativa dei soliti furbetti che si adoperano per sfruttare a proprio vantaggio ogni circostanza favorevole che gli capiti a tiro, ma riguardano sempre più i comuni cittadini, gli onesti lavoratori o i disoccupati, spesso costretti ad esserlo per colpa del generale stato di crisi, che non riescono a sbarcare il lunario. In circostanze nefaste di questo tipo non è insolito che scattino i meccanismi previsti per il recupero crediti, con decreti ingiuntivi e pignoramenti.
Il pignoramento scatta quindi nel caso in cui il cliente debitore al quale una banca o un Istituto finanziario ha fatto credito, o verso il quale un soggetto privato avanza un credito per una qualche prestazione, diviene insolvente, per un motivo o per un altro, giustificabile o meno. Il soggetto creditore può rifarsi sul debitore in diverso modo e, in particolare, pignorando conti bancari, siano essi conti correnti siano essi conti deposito, ai primi assimilabili per certi versi.
In realtà, data la dicotomia conti bancari-conti postali, si può chiaramente parlare sia di pignoramento di conti bancari che di pignoramento di conti postali, a prescindere dalla particolare tipologia di conto. Può quindi abbandonare le sue speranze chi pensa di sfuggire al pignoramento di un conto deposito vincolato, poiché anch'esso si presta ad essere pignorato da un avente diritto.
Il soggetto debitore che subisce il pignoramento, ma ancora prima che diviene destinatario di un decreto ingiuntivo, può opporsi allo stesso adducendo le proprie ragioni del mancato pagamento delle rate di rimborso dovute all'ente creditore, se si tratta di un prestito, di un finanziamento o di un mutuo, in quanto vi possono essere dei casi in cui l'ingiunzione di pagamento o il pignoramento non era dovuto; potrebbe ad esempio esserci stato un errore negli addebiti o nella loro contabilizzazione da parte della banca o dell'Istituto di credito del caso, oppure un soggetto privato potrebbe pretendere somme di denaro senza averne titolo.
Il pignoramento può avvenire presso terzi, ossia tramite un soggetto o ente intermedio, ad esempio il datore di lavoro che eroga uno stipendio mensile, e può quindi avere esecuzione sul conto corrente o sul conto deposito del debitore, portando così ad una riduzione del suo compenso accreditato mensilmente, tipicamente di un quinto.
Per evitare o contrastare un pignoramento per una certa somma di denaro realmente dovuta al creditore è possibile, ovviamente, pagarlo prima dei termini di tempo massimo indicati nel relativo decreto ingiuntivo, evitando così le ulteriori spese dovute all'atto di pignoramento. Può servire, in questo contesto, proporre il pagamento di quanto dovuto in rate, puntando sulla propria disponibilità a saldare il debito. Nel caso in cui l'ente creditore fosse Equitalia, ad esempio, facendo tempestiva richiesta di rateizzazione presso un suo sportello oppure online, si potrebbe riuscire a bloccare la procedura di pignoramento.
In un tale frangente votato al compromesso si può anche operare con un atto di saldo e stralcio, con il quale ci si può mettere d'accordo con il creditore per pagare una somma minore di quella dovuta; un creditore potrebbe accettare condizioni di questo tipo se fosse consapevole che il debitore non ha realmente i mezzi per pagarlo, preferendo così venirgli incontro cedendo su qualche punto piuttosto che perdere in toto il suo credito o verderlo saldato dopo molto tempo.
Per legge, trascorsi 60 giorni dalla notifica di pignoramento, Equitalia può riscuotere direttamente quanto di sua spettanza, intaccando i fondi dei conti del debitore eccetto per l'ultimo stipendio o l'ultima pensione, per garantire il suo sostentamento, oppure facendo trattenere un decimo di uno stipendio pari al massimo a 2.500 euro, un settimo di uno stipendio compreso tra 2.500 euro e 5.000 euro, ed un quinto di uno stipendio maggiore di 5.000 euro.
Al di là delle giacenze sui conti correnti e sui conti deposito, grazie al Decreto-Legge 27 giugno 2015 n. 83, comunque, sono state introdotte nuove limitazioni al pignoramento e, di fatto, si possono pignorare le pensioni a patto di non privare il debitore del sostentamento necessario a vivere, precisamente mantenendo, della sua pensione, una somma stabilita in misura dell'importo dell'assegno sociale aumentato del 50%, ossia di 672,78 euro, fermo restando che il massimo pignorabile è di un quinto della pensione.
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Tag: pignoramento, debitore, creditore, credito, soggetto, conto, stipendio, euro, deposito
Temi: conto deposito, tempo massimo, cliente debitore, concreto rischio, circostanza favorevole
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