Assegno bancario
Un assegno bancario consiste in un titolo di credito pagabile a vista, che può essere disposto sia a favore di terzi che a favore di se stessi; il traente, ossia colui che emette l'assegno, può cioè specificare sullo stesso che è a favore di un'altra persona oppure che è a suo stesso favore e, in quest'ultimo caso, si parla di traenza propria, che può essere realizzata indicando come beneficiario la dicitura "a me stesso" o "a me medesimo" o "m.m.".
L'assegno bancario, ma di fatto anche l'assegno postale, è un titolo di credito grazie al quale il traente destina ad un beneficiario un credito, ossia gli conferisce il diritto di pretendere il denaro indicato nell'importo facciale, che è scritto sul fronte dell'assegno, con un addebito che verrà fatto, tipicamente, sul conto corrente bancario, o postale, del traente. In pratica, con un assegno bancario un correntista dà mandato alla sua banca di emettere un pagamento a favore del beneficiario.
In realtà un assegno può essere riscosso non solo addebitando il conto corrente del traente, ma anche addebitando fondi del cliente a cui è possibile attingere allo scopo; nel primo caso di parla di assegno bancario, mentre nel secondo caso si parla di assegno circolare, che è emesso dalla banca, e che gode di una garanzia di solvibilità superiore a favore del debitore.
Per riscuotere un assegno bancario, il beneficiario, o prenditore, potrà recarsi presso la banca del traente, che ha il ruolo di trattario, riscuotendo così su piazza, oppure presso la propria banca per effettuare un versamento sul proprio conto corrente, riscuotendo così fuori piazza; in quest'ultimo caso sarà la banca del beneficiario ad occuparsi della riscossione del denaro dalla banca del traente, al fine di renderlo disponibile per il beneficiario e, per tale operazione, essa potrebbe richiedere una commissione.
Un assegno bancario, o anche un assegno postale, per essere valido, deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati, oltre alla dicitura "assegno bancario" o "assegno postale":
- l'impegno incondizionato dell'Istituto emittente di pagarne l'importo a vista;
- data e luogo di emissione;
- importo in cifre e importo in lettere;
- nominativo del beneficiario;
- firma del traente.
E' sempre buona norma compilare un assegno partendo dal beneficiario e dall'importo, per finire con la firma. E' opportuno non lasciare mai alcun campo in bianco, per ovvi motivi, anche nel caso in cui il beneficiario fosse una persona di fiducia.
Riguardo alla clausola "non trasferibile", che si può apporre su un assegno per vietarne le girate, ossia il trasferimento da un soggetto ad un altro, essa è obbligatoria per assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro, così come, in tal caso, è obbligatoria l'indicazione sull'assegno del nominativo o della ragione sociale del beneficiario. I libretti di assegni, di norma, riportano la clausola "non trasferibile" e, nel caso in cui un correntista avesse bisogno di staccarne uno trasferibile, sempre e comunque al di sotto della suddetta soglia, dovrebbe fare richiesta alla sua banca di un libretto di assegni emessi in forma libera, ossia senza tale clausola, pagando un'imposta di bollo di 1,50 euro ad assegno.
Un assegno si dice scoperto quando non è coperto dai fondi necessari, ossia quando l'importo indicato sull'assegno non è pagabile a vista al beneficiario per mancanza di sufficiente denaro sul conto corrente del traente. Una circostanza di assegno scoperto è considerata grave e può avere pesanti ripercussioni sul traente.
Si parla di protesto di un assegno quando, con atto pubblico redatto da ufficiali levatori, si è attestato il fatto che è stato presentato un assegno al debitore, che assume così il ruolo di protestato, e che tale soggetto abbia rifiutato di pagarlo o comunque accettarlo. In tale contesto possono assumere il ruolo di ufficiali levatori l'ufficiale giudiziario competente per territorio, il notaio e, se tali figure non sono disponibili nel comune dato, il segretario comunale.
In sostanza, quando un ufficiale levatore, che è di fatto un pubblico ufficiale avente titolo, si reca dal traente dell'assegno per chiederne il pagamento o l'accettazione, anche con l'ausilio di presentatori, e questi si rifiuta di eseudire la richiesta, egli redige il protesto, rendendo così esecutivo l'assegno. Analogamente, il segretario comunale può levare il protesto con l'ausilio del messo comunale. Gli ufficiali levatori dovranno quindi successivamente trasmettere alla camera di commercio competente per territorio, entro il primo giorno di ogni mese, l'elenco di tutti i protestati rilevati il mese precedente fino al giorno 26, dopo di che la camera di commercio inserirà tali nominativi in un apposito registro, il registro informatico dei protesti, dal quale un protestato potrà essere cancellato in caso di riabilitazione, altrimenti vi rimarrà iscritto per 5 anni.
Comunque, nel caso in cui l'assegno non sia coperto il giorno che viene presentato per la sua riscossione, il traente ha 60 giorni di tempo dalla data di emissione per porvi rimedio ed evitare l'iscrizione del suo nominativo nella Centrale Allarme Interbancaria. Un assegno è comunque protestabile se sono trascorsi non più di 8 giorni dalla sua emissione, se lo si è presentato per la riscossione alla banca del traente, oppure se sono trascorsi non più di 15 giorni dalla sua emissione, se lo si è presentato per la riscossione ad altra banca. In ogni caso, il ritardo del pagamento del debito espone il traente ad una penale e anche ad oneri e interessi legali.
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Tag: assegno, beneficiario, banca, bancario, favore, corrente, riscossione, conto, protesto
Temi: assegno bancario, ragione sociale, sufficiente denaro, primo giorno, registro informatico
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